From: Subject: EUR-Lex - 31994R2991 - IT Date: Fri, 26 Jan 2007 09:05:04 +0100 MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/html; charset="utf-8" Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Location: file://C:\Documents and Settings\CarlaB\Documenti\2007\2007semplificazione\DocumentiWeb\20070127\31994R2991 - IT.htm X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2900.3028 =EF=BB=BF EUR-Lex - 31994R2991 - IT

31994R2991

Regolamento (CE) n. 2991/94 del Consiglio, del 5 dicembre = 1994, che=20 stabilisce norme per i grassi da spalmare

Gazzetta=20 ufficiale n. L 316 del 09/12/1994 pag. 0002 - 0007
edizione speciale=20 finlandese: capitolo 3 tomo 65 pag. 0084
edizione speciale svedese/ = capitolo=20 3 tomo 65 pag. 0084


REGOLAMENTO (CE) N. 2991/94 DEL CONSIGLIO del 5 dicembre 1994 che = stabilisce=20 norme per i grassi da spalmare

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunit=C3=A0 europea, in = particolare=20 l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che l'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 804/68 del = Consiglio,=20 del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel = settore=20 del latte e dei prodotti lattiero-caseari (4), prevede all'articolo 6 = una=20 definizione unica del burro che pu=C3=B2 essere ammesso all'intervento; =

considerando che, inoltre, gli articoli 35 bis e 36 del regolamento = n.=20 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione = di=20 un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (5), = prevedono la=20 determinazione di norme di commercializzazione per tutti i prodotti del = settore;=20 che tali norme, segnatamente per la margarina, possono prevedere la=20 classificazione per qualit=C3=A0, tenuto conto delle esigenze di = commercializzazione=20 e delle condizioni specifiche in cui si trovano i prodotti;

considerando che lo sviluppo delle tecniche di produzione e delle = attese dei=20 consumatori porta ad una sempre maggiore diversificazione del mercato = dei grassi=20 solidi destinati all'alimentazione umana;

considerando che i prodotti di cui al presente regolamento si devono = ritenere=20 prodotti concorrenti, essendo comparabili sotto il profilo di alcune=20 caratteristiche, in particolare l'aspetto e l'utilizzazione;

considerando che la determinazione di norme di commercializzazione = per i=20 prodotti lattiero-caseari e non lattieri-caseari con una classificazione = chiara=20 e distinta, corredata di regole sulla denominazione, pu=C3=B2 quindi = consentire la=20 stabilit=C3=A0 dei mercati agricoli in questione, contribuendo a = garantire un equo=20 tenore di vita per la popolazione rurale;

considerando che l'elemento essenziale di questi prodotti =C3=A8 il = loro tenore di=20 grasso; che i prodotti aventi un tenore di grasso, in peso, minimo del = 10 % e=20 inferiore al 90 % e destinati al consumo umano comprendono la grande = maggioranza=20 dei prodotti esistenti sul mercato, in particolare quelli destinati al=20 consumatore finale;

considerando che una classificazione uniforme dell'insieme dei = prodotti=20 interessati agevola la scelta del consumatore fra profotti che, pur = essendo=20 comparabili in base al tenore di materia grassa in generale, si = distinguono in=20 funzione della materia grassa vegetale e/o animale impiegata;

considerando che occorre estendere il campo d'applicazione del = regolamento a=20 tutti i prodotti concorrenti con un tenore di grasso, in peso, minimo = del 10 % e=20 inferiore al 90 %, destinati alla consegna al consumatore finale nello = stato in=20 cui si trovano;

considerando che, pur garantendo la libert=C3=A0 di fabbricazione di = prodotti=20 aventi tenori di grasso diversi, =C3=A8 opportuno evitare qualsiasi = confusione da=20 parte del consumatore e, in base all'esperienza acquisita per il latte, = limitare=20 l'impiego dei termini =C2=AB burro =C2=BB e =C2=AB margarina =C2=BB a = talune categorie di prodotti=20 aventi un tenore di grasso chiaramente definito;

considerando inoltre che una simile disciplina comunitaria = contribuisce, allo=20 sviluppo del commercio in condizioni di concorrenza leale;

considerando che per esigenze di chiarezza =C3=A8 necessario = stabilire le=20 denominazioni di tutti i prodotti in oggetto; che la riduzione del = tenore di=20 grasso deve risultare dalla denominazione;

considerando che =C3=A8 quindi opportuno prevedere che i prodotti = siano immessi in=20 consumo finale solo se conformi ai requisiti dal presente regolamento; = che i=20 prodotti non rientranti nell'ambito di applicazione del presente = regolamento=20 possono essere consegnati o ceduti al consumatore finale ma senza = utilizzare le=20 denominazioni di vendita riservate;

considerando che il presente regolamento deve applicarsi senza = pregiudizio=20 delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1898/87 del Consiglio, del 2 = luglio=20 1987, relativo alla protezione della denominazione del latte e dei = prodotti=20 lattiero-caseari all'atto della loro commercializzazione (6), = nonch=C3=A9 delle=20 disposizioni comunitarie emanate nel settore veterinario ed in quello = delle=20 derrate alimentari, al fine di garantire il rispetto delle norme = igieniche e di=20 etichettatura delle derrate alimentari;

considerando che =C3=A8 necessario prevedere alcune disposizioni = complementari a=20 quelle della direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, = relativa=20 al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti=20 l'etichettatura e la presentazione delle derrate alimentari nonch=C3=A9 = la relativa=20 pubblicit=C3=A0 (7); che ci=C3=B2 riguarda, in particolare, = l'indicazione del tenore=20 totale di grasso nonch=C3=A9 alcuni componenti di grassi composti da = varie materie=20 grasse vegetali e animali;

considerando che, per assicurare la coerenza del regime, =C3=A8 = opportuno=20 prescrivere per i prodotti importati dai paesi terzi requisiti = equivalenti;

considerando che occorre prevedere che gli Stati membri determinino i = controlli e le sanzioni appropriati contro le violazioni del presente=20 regolamento;

considerando che le norme previste dal presente regolamento lasciano = del=20 tutto impregiudicata la classificazione tariffaria dei prodotti in = questione;=20

considerando l'opportunit=C3=A0 di prevedere un termine = sufficientemente lungo per=20 consentire l'adattamento alle disposizioni previste di tutti i prodotti = presenti=20 sul mercato e l'esaurimento delle scorte degli imballaggi la cui = etichettatura =C3=A8=20 conforme alla legislazione nazionale precedentemente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il presente regolamento stabilisce le norme per:

a) i grassi lattieri dei codici NC 0405 e ex 2106,

b) i grassi del codice NC ex 1517,

c) i grassi composti da prodotti vegetali e/o animali dei codici NC = ex 1517 e=20 ex 2106,

aventi un tenore, in peso, di grassi superiore al 10 % e inferiore al = 90 % e=20 destinati al consumo umano.

Il tenore di grassi, escluso il sale aggiunto, deve essere almeno = pari ai due=20 terzi dell'estratto secco.

2. Il presente regolamento si applica ai prodotti che conservano una=20 consistenza solida ad una temperatura di 20 =C2=B0C e sono spalmabili. =

3. L'applicazione del presente regolamento lascia impregiudicate le=20 disposizioni del regolamento (CEE) n. 1898/87 e quelle emanate nel = settore=20 veterinario e delle derrate alimentari, per garantire il rispetto delle = norme=20 igieniche e di salubrit=C3=A0 dei prodotti e tutelare la salute delle = persone e degli=20 animali.

Articolo 2

1. Possono essere forniti o ceduti al consumatore finale senza=20 trasformazioni, direttamente o attraverso ristoranti, ospedali, mense o = altre=20 analoghe collettivit=C3=A0, soltanto i prodotti definiti all'articolo 1 = e conformi ai=20 requisiti di cui all'allegato.

2. Le denominazioni di vendita di questi prodotti sono definite=20 nell'allegato, fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 2 o l'articolo 5. =

Le denominazioni di vendita di cui all'allegato sono riservate ai = prodotti=20 ivi definiti.

Tuttavia, il presente paragrafo non si applica:

- alla designazione di prodotti la cui natura esatta =C3=A8 chiara = per uso=20 tradizionale e/o qualora le denominazioni siano chiaramente utilizzate = per=20 descrivere una qualit=C3=A0 caratteristica del prodotto;

- ai prodotti concentrati (burro, margarina, m=C3=A9lange) aventi un = tenore in=20 peso di grassi superiore o pari al 90 %.

Articolo 3

1. A integrazione delle disposizioni della direttiva 79/112/CEE,=20 l'etichettatura e la presentazione dei prodotti di cui all'articolo 2, = paragrafo=20 1 contengono le seguenti indicazioni:

a) la denominazione di vendita definita all'allegato;

b) il tenore, in percentuale del peso, di grassi totale all'atto = dell'impiego=20 nella fabbricazione dei prodotti di cui all'allegato;

c) il tenore, in percentuale del peso totale, di grassi vegetali, = lattieri o=20 di altri grassi animali, in ordine di peso descrescente, all'atto = dell'impiego=20 nella fabbricazione dei grassi composti di cui all'allegato, parte C; =

d) per i prodotti contemplati nell'allegato, la percentuale di sale = deve=20 figurare in maniera particolarmente leggibile nell'elenco degli = ingredienti.=20

2. In deroga al paragrafo 1, lettera a) per i prodotti di cui alla = parte B=20 dell'allegato, punto 3 possono essere utilizzate quali denominazioni di = vendita=20 le diciture =C2=AB minarina =C2=BB e =C2=AB halvarina =C2=BB.

3. La denominazione di vendita di cui al paragrafo 1, lettera a) = pu=C3=B2 essere=20 utilizzata congiuntamente a uno o pi=C3=B9 termini per designare la = specie di pianta=20 e/o tipo di animale da cui provengono i prodotti o l'utilizzazione = prevista di=20 questi ultimi, nonch=C3=A9 ad altri termini relativi ai metodi di = trasformazione,=20 purch=C3=A9 detti termini non siano incompatibili con altre disposizioni = comunitarie=20 , in particolare il regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, del 14 = luglio=20 1992, relativo alle attestazioni di specificit=C3=A0 dei prodotti = agricoli ed=20 alimentari (8). Possono inoltre essere utilizzate le indicazioni = relative=20 all'origine geografica, fatte salve le disposizioni del regolamento = (CEE) n.=20 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione = delle=20 indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti = agricoli e=20 dei prodotti alimentari (9).

4. Il termine =C2=AB vegetale =C2=BB pu=C3=B2 essere utilizzato = congiuntamente alla=20 denominazione di vendita nell'allegato, parte B, a condizione che il = prodotto=20 contenga solo grassi di origine vegetale, con una tolleranza del 2 % del = tenore=20 di grassi per i grassi di origine animale. Tale tolleranza =C3=A8 = applicabile anche=20 se si fa riferimento a una specie vegetale.

5. Le indicazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 devono essere = facilmente=20 comprensibili e devono essere apposte in modo da risultare facilmente = visibili,=20 chiaramente leggibili e indelebili.

6. Per quanto riguarda le indicazioni di cui al paragrafo 1, lettere = a) e b)=20 possono essere introdotte per talune forme di pubblicit=C3=A0 misure = particolari,=20 secondo la procedura di cui all'articolo 9.

Articolo 4

La dicitura =C2=AB tradizionale =C2=BB pu=C3=B2 essere utilizzata = congiuntamente alla=20 denominazione =C2=AB burro =C2=BB prevista nell'allegato, parte A, punto = 1, quando il=20 prodotto =C3=A8 ottenuto direttamente dal latte o dalla crema di latte o = panna.

Ai sensi del presente articolo il termine =C2=AB crema di latte o = panna =C2=BB designa=20 il prodotto ottenuto dal latte, sotto forma di un'emulsione di grassi in = acqua=20 con un tenore minimo, in peso, di grassi lattieri del 10 %.

Articolo 5

1. Per i prodotti di cui all'allegato, sono vietate diciture che = enunciano,=20 implicano o suggeriscono un tenore di grassi diverso da quello ivi = indicato.=20

2. In deroga al paragrafo 1 =C3=A8 permesso aggiungere:

a) le diciture =C2=AB a tenore di grassi =C2=BB o =C2=AB alleggerito = =C2=BB per prodotti indicati=20 nell'allegato con un tenore di grassi superiore al 41 % e non superiore = al 62 %;=20

b) le diciture =C2=AB a basso tenore di grassi =C2=BB, =C2=AB light = =C2=BB o =C2=AB leggero =C2=BB per=20 prodotti di cui all'allegato, aventi un tenore di grassi inferiore o = pari al 41=20 %.

Le diciture =C2=AB a tenore di grassi =C2=BB o =C2=AB alleggerito = =C2=BB, =C2=AB a basso tenore di=20 grassi =C2=BB, =C2=AB light =C2=BB o =C2=AB leggero =C2=BB possono, = tuttavia, sostituire rispettivamente=20 i termini =C2=AB tre quarti =C2=BB e =C2=AB met=C3=A0 =C2=BB di cui = all'allegato.

Prima che sia trascorso il periodo di cinque anni a decorrere dalla = data di=20 entrata in vigore del presente regolamento il Consiglio, basandosi su = una=20 relazione della Commissione, riesamina l'applicazione del presente = paragrafo.=20

3. In deroga al paragrafo 1 e per un periodo transitorio di cinque = anni a=20 decorrere dalla data di pubblicazione del presente regolamento, le = diciture di=20 cui al paragrafo 1 potranno continuare ad essere apposte sui prodotti = che gi=C3=A0 ne=20 beneficiano al 31 dicembre 1993 e che sono legittimamente = commercializzati sul=20 mercato di uno Stato membro.

Articolo 6

1. Nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento, gli = Stati membri=20 possono adottare o lasciare in vigore disposizioni nazionali che = stabiliscono=20 livelli di qualit=C3=A0 diversificati. Esse devono consentire la = valutazione dei=20 livelli di qualit=C3=A0 diversificati in funzione di criteri relativi, = in=20 particolare, alle materie prime utilizzate, alle caratteristiche = organolettiche=20 dei prodotti e alla loro stabilit=C3=A0 fisica e microbiologica.

Gli Stati membri si avvalgono di tale facolt=C3=A0 assicurano che i = prodotti degli=20 altri Stati membri conformi ai criteri stabiliti dalle presenti = disposizioni=20 possano utilizzare, in condizioni non discriminatorie, le diciture che, = in virt=C3=B9=20 di dette disposizioni, attestano la conformit=C3=A0 ai suddetti criteri. =

2. Le denominazioni di vendita di cui all'articolo 3, paragrafo 1, = lettera a)=20 possono essere completate da un riferimento al livello di qualit=C3=A0 = del prodotto=20 in oggetto.

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire il = controllo=20 dell'applicazione di tutti i criteri di cui al paragrafo 1, primo comma, = che=20 consentono di determinare i livelli di qualit=C3=A0. Il controllo si = estende al=20 prodotto finale e deve essere eseguito in modo regolare e frequente, da = uno o=20 pi=C3=B9 enti di diritto pubblico designati dallo Stato membro, o da un = ente=20 riconosciuto e soggetto alla vigilanza del medesimo. Gli stati membri = comunicano=20 alla Commissione l'elenco degli enti da essi designati.

Articolo 7

I prodotti importati nella Comunit=C3=A0 devono essere conformi al = presente=20 regolamento nei casi previsti all'articolo 2, paragrafo 1.

Articolo 8

Secondo la procedura di cui all'articolo 9 sono adottate le = modalit=C3=A0=20 d'applicazione del presente regolamento, che possono includere in = particolare:=20

- l'elenco dei prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, terzo = comma,=20 primo trattino, in base agli elenchi trasmessi alla Commissione dagli = Stati=20 membri;

- i metodi d'analisi necessari al controllo della composizione e = delle=20 caratteristiche di fabbricazione dei prodotti di cui all'articolo 1; =

- le modalit=C3=A0 del prelievo di campioni;

- le modalit=C3=A0 di raccolta delle informazioni statistiche = concernenti i=20 mercati dei prodotti di cui all'articolo 1.

Articolo 9

Qualora sia fatto riferimento al presente articolo, le pertinenti = misure sono=20 adottate secondo la procedura di cui all'articolo 30 del regolamento = (CEE) n.=20 804/68 e all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE.

Articolo 10

Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni da irrogare in caso di = violazione=20 del presente regolamento e, eventualmente, dei relativi provvedimenti = nazionali=20 di esecuzione. Gli Stati membri ne informano la Commissione = anteriormente al 1o=20 gennaio 1997.

Articolo 11

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1996.

2. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, possono essere forniti o = ceduti=20 fino al 31 dicembre 1997 i prodotti presenti sul mercato di uno Stato = membro=20 alla data del 31 dicembre 1995 e non conformi ai requisiti di cui = all'allegato.=20

Il presente regolamento =C3=A8 obbligatorio in tutti i suoi elementi = e=20 direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, add=C3=AC 5 dicembre 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

Th. WAIGEL

(1) GU n. C 36 del 14. 2. 1992, pag. 12 e GU n. C 62 del 4. 3. 1993, = pag. 10.=20

(2) GU n. C 337 del 21. 12. 1992, p. 236.

(3) GU n. C 223 del 31. 8. 1992, pag. 64.

(4) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. Regolamento modificato da = ultimo=20 dal regolamento (CE) n. 2807/94 (GU n. L 298 del 19. 11. 1994, pag. 1). =

(5) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. Regolamento modificato = da ultimo=20 dal regolamento (CE) n. 3179/93 (GU n. L 285 del 20. 11. 1993, pag. 9). =

(6) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 36. Regolamento modificato da = ultimo dal=20 regolamento (CEE) n. 222/88 (GU n. L 28 dell'11. 2. 1988, pag. 1).

(7) GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 1. Direttiva modificata da = ultimo dalla=20 direttiva 91/72/CEE della Commissione (GU n. L 42 del 15. 2. 1991, pag. = 27).=20

(8) GU n. L 208 del 24. 7. 1992, pag. 9.

(9) GU n. L 208 del 24. 7. 1992, pag. 1.

ALLEGATO

"" ID=3D"1">A. Grassi lattieri> ID=3D"2">1. Burro> = ID=3D"3">Il=20 prodotto con un tenore minimo di grassi lattieri dell'80 %, ma inferiore = al 90=20 %, e tenori massimi d'acqua del 16 % e di estratto secco non grasso del = 2=20 %."> ID=3D"1">I prodotti che si presentano sotto forma di = emulsione solida e=20 malleabile, principalmente di grassi in acqua ottenuti esclusivamente = dal latte=20 e/o da taluni prodotti lattieri, di cui i grassi sono la parte = valorizzante=20 essenziale; tuttavia possono essere aggiunte altre sostanze necessarie = alla=20 fabbricazione, purch=C3=A9 le sostanze non siano utilizzate per = sostituire,=20 totalmente o parzialmente, uno qualsiasi dei costituenti del latte.>=20 ID=3D"3">Il prodotto con un tenore di grassi lattieri minimo del 60 % = e massimo=20 del 62 %."> ID=3D"3">Il prodotto con un tenore di grassi lattieri = minimo del=20 39 % e massimo del 41 %."> ID=3D"2">2. Burro tre quarti (1)()>=20 ID=3D"3">Il prodotto con i seguenti tenori di grassi lattieri:"> = ID=3D"3">-=20 inferiori al 39 %,"> ID=3D"2">3. Burro met=C3=A0 (2)()> = ID=3D"3">- superiori=20 al 41 % e inferiori al 60 %,"> ID=3D"3">- superiori al 62 % e = inferiori=20 all'80 %."> ID=3D"2">4. Grasso lattiero da spalmare X %""

>

"" ID=3D"1">B. Grassi> ID=3D"2">1. Margarina> = ID=3D"3">Il prodotto=20 ottenuto da grassi vegetali e/o animali con un tenore di grassi pari o = superiore=20 all'80 %, ma inferiore al 90 %."> ID=3D"1">I prodotti che si = presentano=20 sotto forma di emulsione solida e malleabile, principalmente di grassi = in acqua=20 ottenuti da grassi vegetali e/o animali solidi e/o liquidi idonei al = consumo=20 umano, con un tenore di grassi di origine lattiera non superiore al 3 % = del=20 tenore di grassi.> ID=3D"3">Il prodotto ottenuto da grassi = vegetali e/o=20 animali con un tenore di grassi minimo del 60 % e massimo del 62 %."> = ID=3D"2">2. Margarina tre quarti (3)()> ID=3D"3">Il prodotto = ottenuto da=20 grassi vegetali e/o animali con un tenore di grassi minimo del 39 % e = massimo=20 del 41 %."> ID=3D"3">Il prodotto ottenuto da grassi vegetali e/o = animali con=20 i seguenti tenori di grassi:"> ID=3D"2">3. Margarina met=C3=A0 = (4)()>=20 ID=3D"3">- inferiori al 39 %,"> ID=3D"3">- superiori al 41 % e = inferiori al=20 60 %,"> ID=3D"2">4. Grasso da spalmare X %> ID=3D"3">- = superiori al 62 %=20 e inferiori all'80 %.""

>

"" ID=3D"1">C. Grassi composti da prodotti vegetali e/o = animali>=20 ID=3D"2">1. M=C3=A9lange> ID=3D"3">Il prodotto ottenuto da una = miscela di grassi=20 vegetali e/o animali con un tenore minimo di grassi dell'80 % e = inferiore al 90=20 %."> ID=3D"1">I prodotti che si presentano sotto forma di = emulsione solida e=20 malleabile, principalmente di grassi in acqua derivati da grassi = vegetali e/o=20 animali solidi e/o liquidi idonei al consumo umano con un tenore di = grassi=20 lattieri compreso fra il 10 % e l'80 % del tenore di grassi.> = ID=3D"3">Il=20 prodotto ottenuto da una miscela di grassi vegetali e/o animali con un = tenore di=20 grassi minimo del 60 % e inferiore al 62 %."> ID=3D"3">Il prodotto = ottenuto=20 da una miscela di grassi vegetali e/o animali con un tenore di grassi = minimo del=20 39 % e massimo del 41 %."> ID=3D"2">2. Tre quarti m=C3=A9lange = (5)()>=20 ID=3D"3">Il prodotto ottenuto da una miscela di grassi vegetali e/o = animali con=20 i seguenti tenori di grassi:"> ID=3D"3">- inferiori al 39 %,">=20 ID=3D"2">3. Met=C3=A0 m=C3=A9lange (6)()> ID=3D"3">- superiori = al 41 % e inferiori al=20 60 %,"> ID=3D"3">- superiori al 62 % e inferiori all'80 %."> = ID=3D"2">4.=20 Miscela di grassi da spalmare X %""

>

Nota: I grassi lattieri dei prodotti menzionati nell'allegato possono = essere=20 modificati solo mediante procedimenti fisici.

(1)() Corrispondente in lingua danese a =C2=AB smoer 60 =C2=BB.

(2)() Corrispondente in lingua danese a =C2=AB smoer 40 =C2=BB. (3)() = Corrispondente in=20 lingua danese a =C2=AB margarine 60 =C2=BB.

(4)() Corrispondente in lingua danese a =C2=AB margarine 40 =C2=BB. = (5)()=20 Corrispondente in lingua danese a =C2=AB blandingsprodukt 60 =C2=BB. =

(6)() Corrispondente in lingua danese a =C2=AB blandingsprodukt 40 = =C2=BB.