From: Subject: EUR-Lex - 31975R2763 - IT Date: Fri, 26 Jan 2007 09:04:16 +0100 MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/html; charset="utf-8" Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Location: file://C:\Documents and Settings\CarlaB\Documenti\2007\2007semplificazione\DocumentiWeb\20070127\31975R2763 - IT.htm X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2900.3028 =EF=BB=BF EUR-Lex - 31975R2763 - IT

31975R2763

Regolamento (CEE) n. 2763/75 del Consiglio, del 29 ottobre = 1975, che=20 fissa le norme generali per la concessione di aiuti all'ammasso privato = nel=20 settore delle carni suine

Gazzetta ufficiale n. L = 282 del=20 01/11/1975 pag. 0019 - 0020
edizione speciale finlandese: capitolo 3 = tomo 6=20 pag. 0179
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 14 pag. 0019=20
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 6 pag. 0179
edizione = speciale=20 spagnola: capitolo 03 tomo 9 pag. 0099
edizione speciale portoghese: = capitolo 03 tomo 9 pag. 0099


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2763/75 DEL CONSIGLIO

del 29 ottobre 1975

che fissa le norme generali per la concessione di aiuti all ' ammasso = privato=20 nel settore delle carni suine

IL CONSIGLIO DELLE COMUNIT=C3=80 EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunit=C3=A0 economica europea , =

visto il regolamento ( CEE ) n . 2759/75 del Consiglio , del 29 = ottobre 1975=20 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore delle = carni suine=20 ( 1 ) , in particolare l ' articolo 7 , paragrafo 1 ,

vista la proposta della Commissione ,

considerando che il regolamento ( CEE ) n . 2759/75 prevede la = possibilit=C3=A0 d=20 ' intervenire nel settore delle carni suine con la concessione di aiuti = all '=20 ammasso privato ;

considerando che il funzionamento di tale regime di aiuto pu=C3=B2 = essere=20 facilitato prevedendo la conclusione di contratti con organismi d ' = intervento ;=20

considerando che , per assicurare gli obiettivi perseguiti dalla = concessione=20 dell ' aiuto quali sono definiti nel regolamento ( CEE ) n . 2759/75 , l = '=20 importo dell ' aiuto deve essere stabilito tenendo conto delle spese = derivanti=20 dall ' ammasso ; che a tale scopo occorre prevedere due metodi per la=20 determinazione di tale importo ; che in entrambi i casi la concessione = dell '=20 aiuto deve effettuarsi senza discriminazione tra gli interessati = stabiliti nella=20 Comunit=C3=A0 ;

considerando che occorre prevedere misure appropriate nel caso in cui = la=20 situazione del mercato dei prodotti di cui trattasi renda necessaria la = modifica=20 delle condizioni dei contratti da concludere o della durata del periodo = di=20 ammasso prevista nei contratti gi=C3=A0 conclusi ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1 . =C3=88 considerato ammasso privato , ai sensi dell 'articolo 3 = del regolamento=20 ( CEE ) n . 2759/75 , la conservazione in deposito di prodotti del = settore delle=20 carni suine , purch=C3=B9 tali operazioni siano effettuate da e per = conto proprio ed=20 a rischio proprio di persone fisiche o giuridiche stabilite nella = Comunit=C3=A0 ,=20 diverse dagli organismi d ' intervento menzionati in detto articolo . =

2 . Possono formare oggetto di aiuto all ' ammasso privato soltanto i = prodotti provenienti da suini originari della Comunit=C3=A0 .

3 . Gli aiuti all ' ammasso privato sono concessi conformemente alle=20 disposizioni di contratti stipulati con organismi di intervento ; tali = contratti=20 determinato gli obblighi reciproci dei contraenti a condizioni uniformi = per=20 ciascun prodotto .

Articolo 2

Salvo autorizzazione particolare , una domanda di aiuto all ' ammasso = privato=20 pu=C3=B2 essere presentata soltanto nel paese in cui il prodotto deve = essere=20 ammassato .

Articolo 3

Se la situazione del mercato lo esige , pu=C3=B2 essere decisa in = condizioni da=20 determinarsi la riduzione o la proroga della durata contrattuale dell ' = ammasso=20 .

Articolo 4

1 . L ' importo dell ' aiuto

a ) =C3=A8 stabilito nel quadro di una procedura di aggiudicazione = annunciata=20 nella Gazzetta ufficiale delle Comunit=C3=A0 europee .

b ) oppure , =C3=A8 fissato forfettariamente in anticipo .

2 . Nei due casi :

a ) =C3=A8 assicurata l ' uguaglianza di trattamento degli = interessati quanto alla=20 ricevibilit=C3=A0 della loro offerta , a prescindere dal loro luogo di = stabilimento=20 nella Comunit=C3=A0 ;

b ) sono ammessi alla procedura di aggiudicazione e alla stipulazione = dei=20 contratti solo gli interessati che abbiano garantito l ' osservanza dei = loro=20 obblighi mediante la costituzione di un deposito cauzionale che resta = acquisito=20 in tutto o in parte se gli impegni dei contratti non sono rispettati o = se sono=20 rispettati solo parzialmente ;

c ) sono stabiliti il termine per il deposito dei prodotti all ' = ammasso e la=20 durata di questo ;

d ) l ' ammontare dell ' aiuto non pu=C3=B2 oltrepassare , in linea = di massima ,=20 un importo corrispondente alle spese che potrebbero essere occasionate = da un=20 ammasso effettuato nell ' ambito dell ' intervento pubblico .

Articolo 5

1 . La scelta degli aggiudicatari si effettuata seguendo , nell ' = ordine , le=20 offerte pi=C3=B9 vantaggiose per la Comunit=C3=A0 .

2 . In ogni caso , si pu=C3=B2 non dare seguito ad una aggiudicazione = .

Articolo 6

Quando l ' importo dell ' aiuto =C3=A8 fissato forfettariamente in = anticipo :

a ) tale importo =C3=A8 unico per ciascun prodotto ed =C3=A8 fissato = tenendo contro=20 delle spese occasionate dall ' ammasso , del deprezzamento normale della = qualit=C3=A0=20 nonch=C3=B9 , nella misura del possibile , dell ' aumento prevedibile = del prezzo del=20 prodotto in causa ;

b ) =C3=A8 dato seguito alle domanda di concessione dell ' aiuto a = condizioni da=20 determinare , specialmente per quanto riguarda il termine intercorrente = tra il=20 deposito della domanda e la stipulazione del contratto ;

c ) la stipulazione del contratti di ammasso pu=C3=B2 essere sospesa = o le=20 condizioni dei contratti da concludere possono essere rivedute , quando = l '=20 esame a breve scadenza della situazione del mercato , delle = quantit=C3=A0 che formano=20 oggetto di contratti e delle domande di contratto in istanza rende = necessaria=20 una di tali misure .

Articolo 7

1 . Il regolamento ( CEE ) n . 739/68 del Consiglio , del 18 giugno = 1968 ,=20 che fissa le norme generali per la concessione di aiuti all ' ammasso = privato=20 nel settore delle carni suine ( 2 ) , =C3=A8 abrogato .

2 . I riferimenti al regolamento abrogato in virt=C3=B9 del paragrafo = 1 si=20 intendono fatti al presente regolamento .

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il 1=C2=B0 novembre 1975 . =

Il presente regolamento =C3=A8 obbligatorio in tutti i suoi elementi = e=20 direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Lussemburgo , add=C3=AC 29 ottobre 1975 .

Per il Consiglio

Il Presidente

G . MARCORA

( 1 ) Vedasi pag . 1 della presente Gazzetta ufficiale .

( 2 ) GU n . L 136 del 20 . 6 . 1968 , pag . 1 .