From: Subject: EUR-Lex - 31975R2728 - IT Date: Fri, 26 Jan 2007 09:04:38 +0100 MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/html; charset="utf-8" Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Location: file://C:\Documents and Settings\CarlaB\Documenti\2007\2007semplificazione\DocumentiWeb\20070127\31975R2728 - IT.htm X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2900.3028 =EF=BB=BF EUR-Lex - 31975R2728 - IT

31975R2728

Regolamento (CEE) n. 2728/75 del Consiglio, del 29 ottobre = 1975,=20 relativo agli aiuti alla produzione e al commercio delle patate = destinate alla=20 fabbricazione di fecola, nonch=C3=A9 della fecola di patate=20

Gazzetta ufficiale n. L 281 del 01/11/1975 pag. = 0017 -=20 0017
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 6 pag. 0157 =
edizione=20 speciale greca: capitolo 03 tomo 13 pag. 0174
edizione speciale = svedese/=20 capitolo 3 tomo 6 pag. 0157
edizione speciale spagnola: capitolo 03 = tomo 9=20 pag. 0029
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 9 pag. 0029 =


REGOLAMENTO (CEE) N. 2728/75 DEL CONSIGLIO del 29 ottobre 1975 = relativo agli=20 aiuti alla produzione e al commercio delle patate destinate alla = fabbricazione=20 di fecola, nonch=C3=A9 della fecola di patate

IL CONSIGLIO DELLE COMUNIT=C3=80 EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunit=C3=A0 economica europea, = in=20 particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che il regime delle restituzioni alla produzione da = accordare=20 per la fecola di patate =C3=A8 disciplinato dal regolamento (CEE) n. = 2727/75 del=20 Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei = mercati=20 nel settore dei cereali (2);

considerando che il funzionamento del regime dei prezzi e dei = prelievi per la=20 fecola di patate esige che le disposizioni del trattato che consentono = di=20 valutare gli aiuti e di procedere contro quelli incompatibili con il = mercato=20 comune siano, estese agli aiuti concessi alla produzione ed al commercio = delle=20 patate destinate alla fabbricazione di fecola, fatte salve le = disposizioni che=20 saranno adottate per l'organizzazione comune del mercato delle patate, =

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Fintantoch=C3=A9 la fecola di patate =C3=A8 soggetta al regime dei = prelievi, gli=20 articoli 92, 93 e 94 del trattato sono applicabili alla produzione e al=20 commercio delle patate destinate alla fabbricazione di fecola.

Articolo 2

1. Il regolamento n. 56 del Consiglio relativo agli aiuti alla = produzione e=20 al commercio delle patate destinate alla fabbricazione di fecola, = nonch=C3=A9 della=20 fecola di patate (3), modificato dal regolamento n. 120/67/CEE (4), = =C3=A8 abrogato.=20

2. I riferimenti al regolamento abrogato a norma del paragrafo 1 si = intendono=20 fatti al presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1o novembre 1975.

Il presente regolamento =C3=A8 obbligatorio in tutti i suoi elementi = e=20 direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, add=C3=AC 29 ottobre 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. MARCORA

(1) Parere reso il 16 ottobre 1975 (non apparso ancora nella Gazzetta = ufficiale).(2) Vedasi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.(3) GU n. = 54 del=20 2. 7. 1962, pag. 1591/62.(4) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67. =