From: Subject: EUR-Lex - 31992R2077 - IT Date: Fri, 26 Jan 2007 09:02:46 +0100 MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/html; charset="utf-8" Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Location: file://C:\Documents and Settings\CarlaB\Documenti\2007\2007semplificazione\DocumentiWeb\20070127\31992R2077 - IT.htm X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2900.3028 =EF=BB=BF EUR-Lex - 31992R2077 - IT

31992R2077

Regolamento (CEE) n. 2077/92 del Consiglio, del 30 giugno = 1992,=20 relativo alle organizzazioni e agli accordi interprofessionali nel = settore del=20 tabacco

Gazzetta ufficiale n. L 215 del 30/07/1992 = pag.=20 0080 - 0084
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 43 pag. = 0224=20
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 43 pag. 0224 =


REGOLAMENTO (CEE) N. 2077/92 DEL CONSIGLIO del 30 giugno 1992 = relativo alle=20 organizzazioni e agli accordi interprofessionali nel settore del = tabacco

IL CONSIGLIO DELLE COMUNIT=C3=80 EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunit=C3=A0 economica europea, = in=20 particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che le prospettive a medio e lungo termine dei mercati = agricoli=20 sia comunitari che mondiali rendono necessario l'adattamento di alcuni = strumenti=20 della politica agricola comune, al fine di ristabilire l'equilibrio dei = mercati;=20 che tale adattamento, rendendo, in particolare, pi=C3=B9 flessibili gli = strumenti=20 istituzionali di sostegno dei mercati, impone una modifica del = comportamento=20 economico degli operatori interessati, al fine di una migliore = percezione delle=20 realt=C3=A0 dei mercati;

considerando che le organizzazioni interprofessionali, costituite per = iniziativa di operatori, individuali o associati, e rappresentative di = una parte=20 significativa delle varie categorie professionali interessate alla = produzione,=20 alla trasformazione e alla commercializzazione nel settore del tabacco, = possono=20 contribuire a una migliore percezione delle realt=C3=A0 del mercato, = facilitando=20 un'evoluzione dei comportamenti economici e migliorando la conoscenza o=20 l'organizzazione della produzione, della trasformazione e della=20 commercializzazione; che talune delle loro attivit=C3=A0 possono = contribuire a creare=20 un migliore equilibrio del mercato e a realizzare gli obiettivi di cui=20 all'articolo 39 del trattato; che =C3=A8 opportuno definire le azioni in = cui si pu=C3=B2=20 concretizzare tale contributo delle organizzazioni interprofessionali; =

considerando che in tale prospettiva =C3=A8 opportuno concedere un = riconoscimento=20 specifico alle organizzazioni che, a livello regionale, interregionale o = comunitario, comprovino una sicura rappresentativit=C3=A0 e svolgono = azioni positive=20 rispondenti ai suddetti obiettivi; che detto riconoscimento deve emanare = dagli=20 Stati membri o dalla Commissione in funzione della sfera d'attivit=C3=A0 = dell'organizzazione interprofessionale;

considerando che, per rafforzare talune azioni delle organizzazioni=20 interprofessionali che presentano un particolare interesse sotto il = profilo=20 dell'attuale regolamentazione dell'organizzazione comune dei mercati nel = settore=20 del tabacco, =C3=A8 opportuno prevedere la possibilit=C3=A0 di = estendere, a determinate=20 condizioni, all'insieme dei produttori e delle associazioni non aderenti = di una=20 o pi=C3=B9 regioni le regole adottate per i propri membri dalle = organizzazioni=20 interprofessionali; che =C3=A8 inoltre opportuno porre a carico dei non = aderenti=20 tutti o parte dei contributi per la copertura delle spese non = amministrative=20 sostenute per l'esecuzione di dette azioni; che detta possibilit=C3=A0 = deve=20 concretizzarsi nel quadro di una procedura che garantisca i diritti = degli=20 ambienti socioeconomici interessati e tuteli in particolare gli = interessi dei=20 consumatori;

considerando che altre azioni svolte dalle organizzazioni = interprofessionali=20 riconosciute possono presentare un interesse economico o tecnico = generale per il=20 settore del tabacco e come tali risultare vantaggiose per l'insieme = degli=20 operatori delle categorie professionali interessate, quantunque non = aderiscano=20 all'organizzazione; che in tal caso =C3=A8 giustificato porre a carico = dei non=20 aderenti i contributi per la copertura delle spese diverse da quelle=20 amministrative, che risultano direttamente dall'esecuzione delle azioni = in=20 oggetto;

considerando che, ai fini della corretta applicazione di questa = disciplina, =C3=A8=20 opportuno organizzare una stretta cooperazione fra gli Stati membri e la = Commissione, affidando inoltre a quest'ultima un potere permanente di = controllo,=20 in particolare sul riconoscimento delle organizzazioni = interprofessionali che=20 svolgono la loro attivit=C3=A0 a livello regionale o interregionale e = sugli accordi e=20 pratiche concordate adottati da tali organizzazioni;

considerando che =C3=A8 opportuno prevedere, per l'informazione degli = Stati membri=20 e di tutti gli interessati, la pubblicazione, all'inizio di ogni anno,=20 dell'elenco delle organizzazioni riconosciute durante l'anno precedente = e di=20 quelle il cui riconoscimento =C3=A8 stato revocato durante lo stesso = periodo, nonch=C3=A9=20 delle regole la cui efficacia =C3=A8 stata estesa indicando inoltre il = relativo campo=20 d'applicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento definisce le condizioni per il riconoscimento = e=20 l'esercizio dell'attivit=C3=A0 delle organizzazioni interprofessionali = che operano=20 nell'ambito dell'organizzazione comune del mercato del tabacco.

Articolo 2

Sono riconosciute ai sensi del presente regolamento le organizzazioni = interprofessionali:

1) che raggruppano i rappresentanti delle attivit=C3=A0 economiche = connesse alla=20 produzione, alla trasformazione ed al commercio del tabacco;

2) che sono state costituite per iniziativa di tutte o di una parte = delle=20 organizzazioni o associazioni che le compongono e

3) che svolgono, a livello di una o pi=C3=B9 regioni della = Comunit=C3=A0 o di tutta la=20 Comunit=C3=A0, alcune delle attivit=C3=A0 seguenti, tenendo conto = eventualmente degli=20 interessi dei consumatori:

a) contribuire ad un migliore coordinamento dell'immissione sul = mercato del=20 tabacco in foglia o del tabacco in colli;

b) elaborare contratti tipo compatibili con la normativa comunitaria; =

c) migliorare la conoscenza e la trasparenza del mercato;

d) accrescere la valorizzazione del prodotto, in particolare mediante = azioni=20 di marketing e la ricerca di nuove utilizzazioni che non compromettano = la salute=20 pubblica;

e) orientare il settore verso prodotti pi=C3=B9 adatti ai fabbisogni = del mercato e=20 alle esigenze della salute pubblica;

f) ricercare metodi atti a limitare l'impiego di prodotti = fitosanitari e a=20 garantire la qualit=C3=A0 del prodotto e la tutela del suolo;

g) sviluppare metodi e strumenti per migliorare la qualit=C3=A0 del = prodotto nella=20 fase della produzione e della trasformazione;

h) uso di sementi certificate e controllo della qualit=C3=A0 dei = prodotti.

Articolo 3

1. Gli Stati membri riconoscono, su domanda, le organizzazioni=20 interprofessionali stabilite sul proprio territorio e che:

a) esercitano la loro attivit=C3=A0 a livello regionale o = interregionale=20 nell'ambito di detto territorio;

b) rappresentano una parte significativa dei produttori e/o degli = operatori=20 commerciali in rapporto alla sfera d'attivit=C3=A0 e alle categorie = professionali=20 interessate; l'organizzazione interprofessionale che abbia una sfera = d'attivit=C3=A0=20 interregionale deve dimostrare di possedere una rappresentativit=C3=A0 = minima in=20 ciascuno dei comparti raggruppati in ognuna delle regioni in cui =C3=A8 = presente;=20

c) svolgono varie attivit=C3=A0 fra quelle menzionate all'articolo 2, = punto 3);=20

d) non si occupano, come tali, della produzione, della trasformazione = o della=20 commercializzazione dei prodotti contemplati dall'organizzazione dei = mercati di=20 cui all'articolo 1.

2. Prima di concedere il riconoscimento, gli Stati membri notificano = alla=20 Commissione le organizzazioni interprofessionali che ne hanno fatto = domanda,=20 unitamente a tutte le informazioni utili relative ai settori di = attivit=C3=A0=20 economiche che esse raggruppano, alla loro rappresentativit=C3=A0 e alle = azioni=20 svolte, nonch=C3=A9 tutti gli altri elementi di valutazione necessari. =

La Commissione pu=C3=B2 opporsi al riconoscimento entro 60 giorni = dalla=20 notificazione.

3. Gli Stati membri revocano il riconoscimento:

a) se i requisiti previsti dal presente regolamento sono venuti meno; =

b) se l'organizzazione interprofessionale contravviene a uno dei = divieti=20 enunciati all'articolo 7, paragrafo 3, senza pregiudizio dei = procedimenti penali=20 di diritto nazionale;

c) se l'organizzazione interprofessionale viola l'obbligo di = notificazione di=20 cui all'articolo 7, paragrafo 2.

Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione le = decisioni di=20 revoca del riconoscimento.

Articolo 4

1. La Commissione riconosce, su domanda, le organizzazioni = interprofessionali=20 che:

a) esercitano le loro attivit=C3=A0 su tutto o parte del territorio = di vari Stati=20 membri o su scala comunitaria;

b) sono state costituite secondo la legislazione di uno Stato membro = o=20 secondo il diritto comunitario;

c) possiedono i requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere = b), c)=20 e d).

2. La Commissione comunica le domande di riconoscimento agli Stati = membri sul=20 cui territorio =C3=A8 stabilita l'organizzazione interprofessionale e = nei quali=20 questa esercita le sue attivit=C3=A0. I suddetti Stati membri possono = presentare le=20 loro osservazioni entro due mesi a decorrere dall'invio di detta = comunicazione.=20

La Commissione decide sul riconoscimento entro tre mesi a decorrere = dal=20 ricevimento della domanda, corredata di tutte le informazioni utili. =

3. La Commissione revoca il riconoscimento alle organizzazioni di cui = al=20 paragrafo 1 nei casi elencati all'articolo 3, paragrafo 3.

Articolo 5

La Commissione provvede a pubblicare nella Gazzetta ufficiale delle = Comunit=C3=A0=20 europee, serie =C2=ABC=C2=BB, l'elenco delle organizzazioni = interprofessionali=20 riconosciute, con l' indicazione del settore economico o della zona = d'attivit=C3=A0,=20 nonch=C3=A9 delle attivit=C3=A0 esercitate ai sensi dell'articolo 2. = Vengono altres=C3=AC=20 pubblicate le revoche di riconoscimento.

Articolo 6

Il riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali ha gli = effetti di=20 un'autorizzazione a svolgere le attivit=C3=A0 di cui all'articolo 2, = punto 3), alle=20 condizioni previste dal presente regolamento.

Articolo 7

1. In deroga all'articolo 1 del regolamento n. 26 (4), l'articolo 85, = paragrafo 1 del trattato non si applica agli accordi e alle pratiche = concordate=20 delle organizzazioni interprofessionali riconosciute, finalizzati alla=20 realizzazione delle attivit=C3=A0 di cui all'articolo 2, punto 3).

2. L'applicazione del paragrafo 1 =C3=A8 subordinata alle seguenti = condizioni:=20

- che gli accordi e le pratiche concordate siano stati notificati = alla=20 Commissione; e

- che quest'ultima, entro tre mesi dalla comunicazione di tutti gli = elementi=20 di valutazione necessari, non abbia dichiarato tali accordi o pratiche=20 concordate incompatibili con la normativa comunitaria.

Tali accordi e pratiche concordate non possono essere attuati fino = alla=20 scadenza di detto termine.

3. Sono dichiarati in ogni caso contrari alla regolamentazione = comunitaria=20 gli accordi e le pratiche concordate che:

- possono causare una qualsivoglia compartimentazione dei mercati = all'interno=20 della Comunit=C3=A0;

- possono nuocere al buon funzionamento dell'organizzazione comune = del=20 mercato;

- possono creare distorsioni di concorrenza che non siano = indispensabili per=20 raggiungere gli obiettivi della politica agricola comune (PAC) = perseguiti=20 dall'azione interprofessionale;

- prevedono la fissazione di prezzi o di quote, senza pregiudizio di = misure=20 adottate dalle organizzazioni interprofessionali nel quadro = dell'applicazione di=20 specifiche disposizioni della regolamentazione comunitaria;

- possono creare discriminazioni o eliminare la concorrenza per una = parte=20 sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

4. La Commissione, qualora dopo la scadenza del termine di tre mesi = di cui al=20 paragrafo 2, secondo trattino constati che le condizioni d'applicazione = del=20 presente regolamento non sono rispettate, adotta una decisione che = dichiara=20 l'articolo 85, paragrafo 1 del trattato applicabile all'accordo o alla = pratica=20 concordata di cui trattasi.

La decisione non ha effetto prima del giorno della sua notificazione=20 all'organizzazione interprofessionale interessata, salvo che questa = abbia=20 fornito indicazioni inesatte o abbia abusato dell'esenzione di cui al = paragrafo=20 1.

Articolo 8

1. Le organizzazioni interprofessionali possono chiedere che, nella = zona in=20 cui esercitano la loro attivit=C3=A0, alcuni dei loro accordi o pratiche = concordate=20 siano resi obbligatori, per un periodo limitato, nei confronti degli = operatori=20 individuali e delle associazioni dei settori che non aderiscono alle=20 organizzazioni stesse.

Ai fini di detta estensione di efficacia, le organizzazioni devono = essere=20 rappresentative di almeno due terzi del settore produttivo e/o = commerciale di=20 cui trattasi. Qualora il progetto di estensione dell'efficacia delle = loro regole=20 abbia un campo d'applicazione interregionale, le organizzazioni=20 interprofessionali devono dimostrare di possedere una = rappresentativit=C3=A0 minima,=20 per ciascuna delle categorie raggruppate e in ognuna delle regioni in = cui sono=20 presenti.

2. Le regole di cui pu=C3=B2 chiedersi l'estensione di efficacia = devono essere=20 applicate da almeno un anno e vertere su uno dei seguenti oggetti:

a) conoscenza della produzione e del mercato,

b) definizione di qualit=C3=A0 minime,

c) impiego di metodi colturali di produzione compatibili con la = tutela=20 dell'ambiente,

d) definizione di norme minime in tema di condizionamento e di = imballaggio,=20

e) uso di sementi certificate e controllo di qualit=C3=A0 dei = prodotti.

3. L'estensione dell'efficacia delle regole =C3=A8 subordinata = all'approvazione=20 della Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 9.

Articolo 9

1. Per quanto riguarda le regole emanate dalle organizzazioni=20 interprofessionali riconosciute dagli Stati membri, questi provvedono ad = informare gli ambienti socioeconomici interessati mediante la = pubblicazione=20 degli accordi o delle pratiche concordate che si prevede di rendere = efficaci per=20 gli operatori individuali o le associazioni non aderenti di una regione = o di un=20 insieme di regioni.

Detta pubblicazione assegna un termine di due mesi agli ambienti = interessati=20 per presentare le loro osservazioni.

2. Alla scadenza del termine di cui al paragrafo 1 e prima di = prendere una=20 decisione, gli Stati membri notificano alla Commissione le regole che = intendono=20 rendere obbligatorie per i non aderenti, unitamente a tutte la = informazioni=20 utili. La notificazione contiene tutte le osservazioni raccolte a = seguito della=20 pubblicazione di cui al paragrafo 1, nonch=C3=A9 una valutazione della = domanda di=20 estensione di efficacia.

3. La Commissione cura la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale = delle=20 Comunit=C3=A0 europee, serie =C2=ABC=C2=BB, delle regole di cui le = organizzazioni=20 interprofessionali, da essa riconosciute ai sensi dell'articolo 4, = chiedono=20 l'estensione di efficacia. La pubblicazione assegna un termine di due = mesi agli=20 Stati membri e agli ambienti socioeconomici interessati per presentare = le loro=20 osservazioni.

4. Qualora le regole la cui efficacia si chiede di estendere = costituiscano=20 =C2=ABnorme tecniche=C2=BB ai sensi della direttiva 83/189/CEE (5), la = comunicazione delle=20 medesime alla Commissione, secondo l'articolo 8 di tale direttiva, = =C3=A8 effettuata=20 contestualmente alla notifica di cui al paragrafo 2.

Salva l'applicazione del paragrafo 5, in presenza delle condizioni = per la=20 formulazione di un parere circostanziato ai sensi dell'articolo 9 della = suddetta=20 direttiva, la Commissione rifiuta l'approvazione delle regole la cui = efficacia=20 si chiede di estendere.

5. La Commissione adotta una decisione entro tre mesi dalla = notificazione da=20 parte degli Stati membri ai sensi del paragrafo 2, ed entro cinque mesi = dalla=20 pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunit=C3=A0 europee della = domanda di=20 estensione di efficacia delle regole in caso di applicazione del = paragrafo 3.=20

La Commissione adotta comunque una decisione negativa qualora = constati che=20 tale estensione:

- eliminerebbe la concorrenza in una parte sostanziale del mercato = comune,=20

- comprometterebbe la libert=C3=A0 degli scambi o

- pregiudicherebbe gli obiettivi della politica agricola comune o = quelli di=20 altre normative comunitarie.

6. Le regole di cui =C3=A8 stata estesa l'efficacia sono pubblicate = nella Gazzetta=20 ufficiale delle Comunit=C3=A0 europee.

7. Qualora, in applicazione del presente articolo, determinate regole = siano=20 rese obbligatorie per i non aderenti ad un'organizzazione = interprofessionale, lo=20 Stato membro interessato o, secondo il caso, la Commissione possono = decidere che=20 gli operatori individuali o le associazioni non aderenti debbano versare = all'organizzazione tutti o parte dei contributi imposti agli aderenti, = nei=20 limiti in cui non siano destinati a coprire le spese amministrative = connesse=20 all'applicazione di queste regole o pratiche concordate.

Articolo 10

1. Qualora una o pi=C3=B9 azioni di cui al paragrafo 2 svolte da = un'organizzazione=20 interprofessionale riconosciuta siano di interesse economico generale = per gli=20 operatori le cui attivit=C3=A0 sono legate al prodotto o ai prodotti di = cui trattasi,=20 lo Stato membro che ha concesso il riconoscimento o la Commissione nel = caso di=20 riconoscimento in forza dell'articolo 4, pu=C3=B2 decidere che gli = operatori=20 individuali o le associazioni non aderenti all'organizzazione che = beneficiano=20 delle suddette azioni debbano versare all'organizzazione tutti o parte = dei=20 contributi imposti agli aderenti, nei limiti in cui siano destinati a = coprire le=20 spese direttamente conseguenti all'esecuzione delle azioni in questione, = esclusa=20 qualsiasi spesa amministrativa.

2. Le azioni di cui al presente articolo vertono su uno dei seguenti = oggetti:=20

- la ricerca intesa a valorizzare i prodotti, in particolare mediante = nuovi=20 tipi di impiego, che non compromettono la salute pubblica;

- gli studi volti a migliorare la qualit=C3=A0 del tabacco in foglia = o in colli;=20

- la ricerca di metodi colturali che consentano di limitare l'impiego = di=20 prodotti fitosanitari, assicurando la salvaguardia del suolo e = dell'ambiente.=20

3. Gli Stati membri interessati notificano alla Commissione le = decisioni che=20 intendono adottare in applicazione del paragrafo 1. Queste possono avere = effetto=20 solo alla scadenza di un termine di tre mesi dalla notificazione alla=20 Commissione. Entro il medesimo termine la Commissione pu=C3=B2 chiedere = il rigetto=20 parziale o totale del progetto di decisione, qualora appaia infondato=20 l'interesse economico generale fatto valere.

4. Se le azioni eseguite da un'organizzazione interprofessionale = riconosciuta=20 dalla Commissione in forza dell'articolo 4 sono d'interesse economico = generale,=20 la Commissione comunica agli Stati membri interessati il proprio = progetto di=20 decisione. Gli Stati membri trasmettono le loro osservazioni entro due = mesi=20 dalla ricezione della comunicazione.

Articolo 11

Ogni provvedimento degli Stati membri o della Commissione avente ad = oggetto=20 l'istituzione di un contributo a carico di operatori individuali o di=20 associazioni non aderenti a un'organizzazione interprofessionale viene=20 pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunit=C3=A0 europee. Esso = pu=C3=B2 avere=20 effetto solo alla scadenza di un termine di due mesi dalla sua = pubblicazione.=20

Articolo 12

Le modalit=C3=A0 di applicazione del presente regolamento sono = adottate secondo la=20 procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2075/92 (6). =

Il presente regolamento =C3=A8 obbligatorio in tutti i suoi elementi = e=20 direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, add=C3=AC 30 giugno 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

Arlindo MARQUES CUNHA

(1) GU n. C 295 del 14. 11. 1991, pag. 5.(2) GU n. C 94 del 13. 4. = 1992.(3)=20 GU n. C 98 del 21. 4. 1992, pag. 31.(4) Regolamento n. 26 del Consiglio, = del 4=20 aprile 1962, relativo all'applicazione di alcune regole di concorrenza = alla=20 produzione e al commercio dei prodotti agricoli (GU n. 30 del 20. 4. = 1962, pag.=20 993/62). Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 49 (GU n. 53 = dell'1. 7.=20 1962, pag. 1571/62).(5) GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8. Direttiva=20 modificata, da ultimo, dalla direttiva 90/230/CEE (GU n. L 128 del 18. = 5. 1990,=20 pag. 15).(6) Vedi pagina 70 della presente Gazzetta ufficiale.