From: Subject: EUR-Lex - 31977R1055 - IT Date: Fri, 26 Jan 2007 09:03:42 +0100 MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/html; charset="utf-8" Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Location: file://C:\Documents and Settings\CarlaB\Documenti\2007\2007semplificazione\DocumentiWeb\20070127\31977R1055 - IT.htm X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2900.3028 =EF=BB=BF EUR-Lex - 31977R1055 - IT

31977R1055

Regolamento (CEE) n. 1055/77 del Consiglio, del 17 maggio = 1977,=20 relativo al magazzinaggio ed ai movimenti dei prodotti acquistati da un=20 organismo d'intervento

Gazzetta ufficiale n. L 128 = del=20 24/05/1977 pag. 0001 - 0002
edizione speciale finlandese: capitolo 3 = tomo 8=20 pag. 0211
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 18 pag. 0042=20
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 8 pag. 0211
edizione = speciale=20 spagnola: capitolo 03 tomo 12 pag. 0119
edizione speciale = portoghese:=20 capitolo 03 tomo 12 pag. 0119


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1055/77 DEL CONSIGLIO

del 17 maggio 1977

relativo al magazzinaggio ed ai movimenti dei prodotti acquistati da = un=20 organismo d ' intervento

IL CONSIGLIO DELLE COMUNIT=C3=80 EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunit=C3=A0 economica europea , = in=20 particolare l ' articolo 43 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

considerando che , in alcuni casi , un organismo d ' intervento = pu=C3=B2 trovarsi=20 nell ' assoluta necessit=C3=A0 d ' immagazzinare guori dal territorio = dello Stato=20 membro da cui dipende i prodotti da esso acquistati conformemente alle=20 disposizioni comunitarie ;

considerando tuttavia che , date le spese supplementari che possono=20 risultarne e le difficolt=C3=A0 di smercio di tali prodotti , =C3=A8 = opportuno subordinare=20 le operazioni di magazzinaggio eseguite in un altro paese ad un ' = autorizzazione=20 comunitaria ;

considerando che , ai fini di semplificazione amministrativa ed al = fine=20 altres=C3=AC di evitare perturazioni negli scambi , occorre istituite = meccanismi ,=20 grazie ai quali le operazioni di trasporto e di smercio dei prodotti in=20 questione possano essere effettuate in modo semplice e conforme ai dati = del=20 mercato ; che d ' altro canto , per quanto riguarda i trasporti , si = possono=20 applicare le stesse norme allorch=C3=B9 si tratta di prodotti trasferiti = da un=20 organismo d ' intervento ad un altro ;

considerando che , per attuare siffatto regime , =C3=A8 necessario = derogare sia ai=20 regimi degli importi riscossi o concessi negli scambi di prodotti = agricoli , sia=20 al regime dei prezzi , qualora l ' organismo d ' intervento detentore = del=20 prodotto si trovi a dover applicare prezzi che non sono validi nel = territorio=20 dello Stato membro da cui dipende ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1 . Gli organismi d ' intervento possono immagazzinare fuori dal = territorio=20 dello stato membro da cui dipendono i prodotti da essi acquistati = conformemente=20 alle disposizioni comunitarie , soltanto dopo esservi stati autorizzati = secondo=20 la procedura descritta all ' articolo 4 .

2 . L ' autorizzazione viene concessa se il magazzinaggio =C3=A8 = indispensabile e=20 tenuto conto tra l ' altro :

a ) delle possibilit=C3=A0 e delle necessit=C3=A0 di magazzinaggio = nello Stato membro=20 da cui dipende l ' organismo d ' intervento e negli altri Stati membri ; =

b ) delle eventuali spese supplementari provocate dal magazzinaggio = nello=20 Stato membro da cui dipende l ' organismo d ' intervento , nonch=C3=B9 = dal trasporto=20 .

3 . L ' autorizzazione per il magazzinaggio in un paese terzo viene = concessa=20 unicamente se , in considerazione dei criteri di cui al paragrafo 2 , il = magazzinaggio in un altro Stato membro presenta notevoli difficolt=C3=A0 = .

4 . I dati di cui al paragrafo 2 , lettera a ) , sono fissati dopo=20 consultazione di tutti gli Stati membri .

Articolo 2

Non si applicano dazi doganali n=C3=B9 altri importi , da concedere o = da=20 riscuotere , istituiti nell ' ambito della politica agraria comune , ai = prodotti=20 :

- trasportati in seguito ad un ' autorizzazione concessa a norma dell = '=20 articolo 1 , oppure

- trasferiti da un organismo d ' intervento ad un altro .

Articolo 3

1 . L ' organismo d ' intervento che si avvale di un ' autorizzazione = concessa ai sensi dell ' articolo 1 resta responsabile dei prodotti=20 immagazzianti fuori dal territorio dello Stato membro da cui esso = dipende .

2 . I prodotti detenuti da un organismo d ' intervento fuori dal = territorio=20 dello Stato membro da cui esso dipende che non siano riportati in detto = Stato=20 membro vengono smaltiti ai prezzi e alle condizioni stabiliti - o da = stabilirsi=20 - per il luogo di magazzinaggio .

Articolo 4

Le modalit=C3=A0 d ' applicazione del presente regolamento e in = particolare le=20 condizioni di smercio vengono fissate in base alla procedura contemplata = all '=20 articolo 26 del regolamento ( CEE ) n . 2727/75 del Consiglio , del 29 = ottobre=20 1975 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei = cereali=20 ( 2 ) , o , secondo il caso , all ' articolo corrispondente degli altri=20 regolamenti agricoli che istituiscono una procedura analoga , = eventualmente in=20 deroga alle norme previste in materia di scambi in quanto strettamente=20 necessario per tener conto del presente regolamento .

Articolo 5

Ai fini dell ' applicazione del presente regolamento , l ' Unione = economica=20 belgo-lussemburghese =C3=A8 considerata un solo Stato membro .

Articolo 6

Per facilitare il passaggio al regime previsto dal presente = regolamento ,=20 possono essere adottate misure transitorie in base alla procedura di cui = all '=20 articolo 4 .

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo = alla=20 pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunit=C3=A0 europee . =

Esso =C3=A8 applicabile a decorrere dal primo giorno del terzo mese = successivo all=20 ' entrata in vigore .

Il presente regolamento =C3=A8 obbligatorio in tutti i suoi elementi = e=20 direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , add=C3=AC 17 maggio 1977 .

Per il Consiglio

Il Presidente

J . SILKIN

( 1 ) GU n . C 259 del 4 . 11 . 1976 , pag . 47 .

( 2 ) GU n . L 281 del 1=C2=B0 . 11 . 1975 , pag . 1 .